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VERIFICHE SISMICHE

DIAGNOSI DEGLI EDIFICI ESISTENTI
(Ordinanze P.C.M. n. 3274/03, n. 3316/03 e n. 3431/05)

Le recenti normative per le costruzioni in zona sismica introducono nuovi impegni per i proprietari, pubblici o privati, di edifici esistenti la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile (es. ospedali, municipi, caserme, ecc.) e/o di edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (es. scuole, teatri, musei, biblioteche, chiese, ecc.).
Per tali edifici, localizzati nelle zone 1, 2 e 3 della nuova classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere alla valutazione di sicurezza sismica ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274.
“L’ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida e integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente essere ritardata, visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche” (Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Servizio Sismico Nazionale, Nota del 4 giugno 2003).

VALUTAZIONE DI SICUREZZA SISMICA

Per "valutazione di sicurezza sismica" o "valutazione di vulnerabilità sismica" di un edificio esistente si intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto.
Ogni edificio è un caso a sé: le norme forniscono gli elementi per la valutazione dei singoli edifici ed i risultati non sono estendibili a edifici diversi pur appartenenti alla stessa tipologia.
Interventi di adeguamento sismico possono essere effettuati qualora ne sia verificata la necessità, a seguito di verifiche tecniche.

L'attività finalizzata alla valutazione della vulnerabilità sismica e del livello di rischio sismico è articolata in 3 fasi:

FASE 1 - INDAGINE PRELIMINARE

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Raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici relativi all'edificio

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Definizione della storia progettuale, costruttiva e sismica dell'edificio

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Ricognizione visiva

FASE 2 - VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

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Indagine diretta sul fabbricato

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Effettuazione di prove ed indagini strutturali, geologiche e geotecniche

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Ricostruzione dello schema strutturale dell'edificio

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Valutazione degli effetti di amplificazione locale

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Valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico

FASE 3 - PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO FINALE

BENI CULTURALI

Per i beni culturali tutelati è possibile limitarsi ad interventi di miglioramento, secondo quanto disposto al comma 4), art. 29 del decreto legislativo n. 42/2004, "Codice dei beni Culturali e del Paesaggio".
Attualmente il Dipartimento della Protezione Civile ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali stanno procedendo alla definizione delle linee guida per l'applicazione della Normativa tecnica in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.
La Circolare Ministeriale 28 novembre 1997 n. 564 contiene le “Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica.”
Secondo la Circolare, la finalità del progetto preliminare consiste nell'impostare ed elaborare un modello scientifico di conoscenza di decisiva importanza ai fini delle valutazioni operative, "mediante la diagnostica e l’individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti".

FONTI PER LA VALUTAZIONE

Le fonti da considerare per l’acquisizione dei dati necessari ai fini della valutazione di sicurezza sono: i documenti di progetto, il rilievo strutturale e le prove in situ e/o in laboratorio. La quantità e la qualità dei dati acquisiti determina il metodo di analisi e i valori dei fattori di confidenza (FC) da applicare alle proprietà dei materiali.
Le resistenze medie ottenute dalle prove in situ vanno divise per i fattori di confidenza, per definire la resistenza dei materiali da utilizzare nelle formule di capacità degli elementi strutturali.

LIVELLI DI CONOSCENZA

Ai fini della scelta del tipo di analisi, ma soprattutto dei valori dei fattori di confidenza, vengono definiti dalla vigente normativa i tre livelli di conoscenza: LC1 (conoscenza limitata), LC2 (conoscenza adeguata) e LC3 (conoscenza accurata). Le resistenze medie ottenute dalle prove in situ restano invariate nel caso di conoscenza accurata (FC=1,00 per LC3), ma vengono sensibilmente ridotte nei casi di conoscenza adeguata (FC=1,20 per LC2) e di conoscenza limitata (FC=1,35 per LC1).
Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono la geometria, i dettagli costruttivi e le proprietà dei materiali. Un livello di conoscenza si intende raggiunto quando i tre aspetti vengono analizzati e definiti ad un livello pari o superiore.


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